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Sconto multe 30%: tutti i dettagli

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Come scritto già qualche giorno fa, è entrata in vigore la norma che permette di avere uno sconto del 30% sulle multe se pagate subito. Sono tanti però i dettagli di questa nuova norma, perciò li elenchiamo qui di seguito.


1. Lo sconto non si applica alle violazioni che prevedono la sospensione della patente, la confisca del mezzo e in tutti i casi in cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta, cioè in ottemperanza all’invito di fermarsi e rifiuto di esibire i documenti.

2. Lo sconto si applica anche ai casi in cui è obbligatorio il pagamento immediato della multa.

3. Lo sconto si applica anche agli importi maggiorati previsti per le violazioni commesse dopo le 22 e prima delle 7 (sanzioni notturne).

4. Lo sconto si applica solo all’importo della multa, non alle spese di accertamento e notifica che si aggiungono in caso di contestazione successiva, cioè nei verbali che arrivano a casa del proprietario del veicolo.

5. Può beneficiare dello sconto solo chi paga la sanzione entro 5 giorni dalla data di contestazione della violazione su strada o di notificazione del verbale. Se l’ultimo giorno utile per usufruire del pagamento scontato è festivo, la scadenza slitta al primo successivo non festivo.

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6. Sul verbale deve essere chiaramente riportato, a cura del comando di polizia che ha accertato la violazione, oltre all’importo della multa per i pagamenti entro il 60° giorno anche l’ammontare ridotto del 30%.

7. Lo sconto deve essere applicato anche ai preavvisi per divieto di sosta lasciati sull’auto, che consentono di pagare la multa senza le spese. Anche in questo caso l’importo ridotto dovrà essere chiaramente indicato sul documento. Nel caso in cui non si sfruttasse questa prima possibilità, si potrà comunque usufruirne alla notifica del verbale.

8. Nei casi di violazioni a cui non può essere applicato lo sconto, ciò dovrebbe essere chiaramente riportato sul verbale con formule del tipo “Riduzione del 30% non ammessa”, in modo da evitare errori al trasgressore.

9. A partire dal sesto giorno non si può più beneficiare dello sconto.

10. In caso di contestazione successiva, il conteggio del termine entro il quale è possibile beneficiare dello sconto si fa a partire dal giorno in cui l’atto è effettivamente consegnato al destinatario se ciò avviene entro i 10 giorni di prescritta giacenza, oppure il decimo giorno di prescritta giacenza nel caso di mancato ritiro dell’atto o di ritiro oltre il decimo giorno di prescritta giacenza.

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