Home » Strisce blu: il ministro Lupi conferma la sua tesi

Strisce blu: il ministro Lupi conferma la sua tesi

strisce-blu

In questi giorni si sta facendo un gran parlare della questione ‘strisce blu‘, sollevata in particolare dalle dichiarazioni del ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi. Proprio Lupi ha ancora confermato il suo pensiero, affermando che i comuni non possono far pagare la multa intera agli utenti che prolungano la sosta nelle strisce blu oltre l’orario pagato.

Il ministro ha ribadito che chi sfora l’orario pagato è tenuto solamente a saldare la differenza (più una penale stabilita da un regolamento del comune), ma non a pagare la multa intera di 41 euro, ossia quella destinata a chi non paga del tutto il parcheggio.

Come scritto già nei giorni scorsi, l’Anci (l’Associazione nazionale dei comuni italiani) ritiene inesatta e difforme dal dato normativo la comunicazione del ministro sul regime sanzionatorio da applicare in caso di sosta illimitata a pagamento nei centri abitati. Secondo i Comuni infatti l’articolo 7 del codice della strada non lascia dubbi: a parte i casi di inadempienza totale, se la sosta si protrae oltre l’orario per cui è stata pagata la tariffa dovuta, si deve applicare la disposizione sanzionatoria prevista dal regolamento comunale, che quindi non deve essere per forza quella dichiarata dal ministro.

Il Codacons ritiene che tutte le multe comminate negli ultimi 60 giorni vanno annullate d’ufficio, altrimenti per i comuni che le hanno emesse potrebbero essere ipotizzati i reati di abuso e omissione in atti d’ufficio. L’associazione sta studiando la possibilità di un’azione collettiva per il recupero delle somme già versate.

MULTE PARCHEGGI BLU

Sarebbero i comuni a dover stabilire le regole, comunque la multa non si può fare perchè in materia di sosta, gli unici obblighi previsti dal Codice sono quelli indicati dall’articolo 157, comma 6, e precisamente l’obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l’orario di inizio della sosta, qualora questa sia permessa per un tempo limitato, e l’obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, ove questo esista; la violazione di tali obblighi comporta la sanzione prevista dal medesimo articolo 157, comma 8, del Codice medesimo.