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Pneumatici invernali in estate: le sanzioni

gomme invernali

Il 15 aprile è la data che segna il termine dell’obbligo dell’uso dei pneumatici invernali o delle catene, infatti dallo scorso anno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha uniformato il periodo di vigenza delle ordinanze locali che prescrivono le “dotazioni invernali” (dal 15 novembre al 15 aprile).

Lo scorso 17 gennaio una circolare ministeriale (n° 1049) ha concesso un mese di tolleranza per consentire il cambio stagionale degli pneumatici senza subire sanzioni. Quindi si possono montare le gomme invernali tra il 15 ottobre e il 14 novembre, e le gomme estive dal 16 aprile fino al 15 maggio.

QUANDO TOGLIERE LE GOMME INVERNALI

Viaggiando in estate con gli pneumatici invernali si rischiano anche pesanti sanzioni, senza considerare gli aspetti tecnici che portano ad una maggiore usura delle gomme e prestazioni inferiori. Se si circola d’estate con pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello prescritto per le estive (possibile grazie ad una deroga al codice di velocità durante l’inverno) si rischia una sanzione di 419 euro, il ritiro della carta di circolazione e l’obbligo di “visita e prova” presso una sede provinciale della Motorizzazione per verificare il ripristino delle caratteristiche corrette. Queste sanzioni sono valide anche per chi circola con i cosiddetti pneumatici quattrostagioni, che da metà maggio fino a metà ottobre si ritroverebbero con codice di velocità inferiore a quello previsto.

Non si incorre in sanzioni circolando con pneumatici invernali con codice di velocità identico a quello delle estive, ma anche nel caso in cui la carta di circolazione dell’auto preveda misure di pneumatici dedicate esclusivamente agli invernali.

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